Associazione Italiana di Tecnica Navale
STATUTO
maggio 1994
Articolo 1 L'associazione di tecnica navale, costituita finora nel seno del Collegio Nazionale degli Ingegneri Navali e Meccanici, prende il nome di Associazione Italiana di Tecnica Navale e sigla ATENA, ed e' retta dal presente statuto. Essa ha fini di progresso scientifico e tecnico nei campi della costruzione e dell'esercizio delle navi e delle attivita' a detti campi connesse, nonche' di quelle dirette alla protezione dell'ambiente ove si esercita la navigazione. Ha durata illimitata e sede a Genova, riunisce quanti hanno interesse alla costruzione navale, all'esercizio delle navi e ad attivita' similari, escludendo ogni fine di lucro. L'Associazione si propone inoltre gli scopi particolari seguenti:
Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione si serve di ogni mezzo idoneo ed in particolare:
Articolo 3 Possono far parte dell'Associazione, in qualita' di Soci , coloro che sono interessati direttamente o indirettamente alla costruzione navale, all'esercizio delle navi ed alle attivita' connesse. I Soci si dividono in Soci Collettivi e Soci Individuali. Sono Soci Collettivi:
Sono Soci Individuali le persone che per ragioni culturali o professionali siamo interessate agli scopi dell'Associazione.
Articolo 4 I Soci sono tenuti al pagamento, nella misura e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta, di una quota annua per anno solare. In ogni caso la quota dei Soci Collettivi sara' cosi' articolata:
I Soci Individuali o Collettivi che versano un importo pari a tre volte la quota base annuale sono riconosciuti "Soci Sostenitori"; i Soci che versano un importo pari a 5 volte la quota annuale sono riconosciuti "Soci Benemeriti" le Sezioni potranno stabilire nel loro Regolamento interno, di cui al successivo art. 15, una diversa articolazione delle quote partendo dalla base fissata dal Consiglio Direttivo giusto art. 10 lettera g.
Articolo 5 Per essere ammessi all'Associazione in qualita' di Socio occorre presentare domanda alla Sezione territoriale competente o limitrofe su apposito modulo. La domanda va sottoscritta dalla persona interessata per i Soci Individuali, e dalla rappresentante dell'Ente, Istituto o Impresa, per i Soci Collettivi. Sull'accettazione della domanda delibera l'Organo Direttivo della sezione, che ne da' comunicazione alla Segreteria Nazionale per conoscenza e rubricazione. Ciascun Socio Collettivo indichera' il nome di due delegati in qualita' di rappresentanti nei suoi rapporti con l'Associazione. L'iscrizione all'Associazione decorre dal 1° gennaio di ciascun anno ed ha la durata di un anno. L'iscrizione si intende rinnovata per un uguale periodo di tempo se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni a mezzo di lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza. La qualita' di Socio si perde:
Spetta al Consiglio Direttivo ogni deliberazione in materia di esclusione o radiazione di Soci, su proposta avanzata dall'Organo Direttivo della Sezione competente. La radiazione per indegnita' non puo' essere pronunciata che nei casi piu' gravi e sentito l'interessato. Il Socio incolpato di gravi fatti puo' essere temporaneamente sospeso dall'esercizio dei diritti sociali. Il Socio radiato che abbia ottenuto chiara riabilitazione puo' essere riammesso all'Associazione con deliberazione del Consiglio, su proposta della Sezione.
Articolo 6 Ai Soci Individuali che per chiara operosita' scientifica, tecnica, industriale, professionale od ogni altro motivo, abbiano dato lustro a se stessi ed alla categoria, o abbiano ben meritato dall'Associazione per contributi, consiglio ed opera, puo' essere conferita la destinazione a vita di "Socio Onorario" su proposta della Giunta o per iniziativa dell'Assemblea Generale o della Sezione. La distinzione e' concessa per deliberare unanime del Consiglio Direttivo Centrale. L'ordine di precedenza dei "Soci Onorari" e' stabilito dall'anzianita' di nomina e poi dall'eta'. Il numero di "Soci Onorari" non potra' superare complessivamente quello di 16. I "Soci Onorari" non hanno obbligo di quota sociale. Non potranno essere nominati piu' di 2 "Soci Onorari" per anno, tranne quando il loro numero complessivo fosse ridotto a meno di 10, nel qual caso se ne potranno nominare sino al completamento di tale numero. I "Soci Onorari" hanno facolta' di indirizzare messaggi a tutti gli organi sociali ed alla Comunita' dei Soci. Al parere del "Socio Onorario" sara' dovuta massima considerazione.
Articolo 7 Ai Soci che si siano distinti per particolari realizzazioni o operosita' potranno essere attribuiti riconoscimenti e premi (medaglie di vario grado, diplomi, ecc.) secondo le norme che saranno all'uopo stabilite.
Articolo 8 Sono organi dell'Associazione:
il Consiglio Direttivo Centrale; la Giunta Centrale; il Presidente del Consiglio Direttivo Centrale; il Comitato dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche dell'Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti organi sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nei casi b), c), d), e) e nei limiti delle disponibilita' di bilancio a giudizio del C.D.- A far parte degli organi sociali di cui alle lettere b), c), d), e) possono essere chiamati i Soci Individuali, ancorche' Onorari ed i delegati designati dai Soci Collettivi, a norma dell'art. 5.
Articolo 9 L'Assemblea Generale dei Soci e' costituita dai rappresentanti dei Soci Collettivi designati ai sensi dell'art. 5 e dai Soci Individuali. E' ammessa la delega, ma ogni persona fisica partecipante all'Assemblea Generale non puo' disporre piu' di 30 voti in totale. L'Assemblea puo' deliberare in riunione formale o per referendum a seconda di quanto verra' di volta in volta stabilito dal Consiglio. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata in via ordinaria ed in riunione almeno ogni 2 anni possibilmente in concomitanza con manifestazioni o convegni organizzati dall'Associazione, mediante avviso diramato almeno quindici giorni avanti la data della riunione. L'avviso dovra' indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Non potranno essere trattati argomenti non esattamente specificati nell'ordine del giorno. Almeno una volta all'anno dovra' tenersi una riunione formale o per referendum per l'approvazione della relazione annuale e dei rendiconti economici presentati dal Consiglio. L'Assemblea e' anche convocata in via straordinaria quando cio' sia ritenuto opportuno dalla Giunta o dal Consiglio, oppure quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci che dispongano complessivamente almeno un quinto dei voti, con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione in tal caso sara' effettuata dal Presidente e l'Assemblea dovra' tenersi entro 20 giorni dalla data della decisione o della richiesta ed i termini di preavviso sono ridotti a 10 giorni. Nelle remore dell'Assemblea straordinaria, gli altri organi dell'Associazione dovranno limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione. Non hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci che all'atto della convocazione non risultino al corrente col pagamento dei contributi sociali, salvo quanto stabilito per i "Soci Onorari". Per la validita' delle riunioni in prima convocazione e' necessario che siano presenti o rappresentati tanti Soci che dispongano di almeno la meta' dei voti spettanti al totale dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea e' valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano nel caso in cui siano poste all'ordine del giorno dell'Assemblea modificazioni statutarie o la proposta di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso e' sempre necessario che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei voti, salvo quanto previsto in casi particolari da specifici articoli dal presente Statuto. Il voto e' palese, pero' per l'elezione alle cariche sociali si fara' votazione segreta, sempre che la maggioranza dell'Assemblea non decida diversamente. Per la votazione in seno all'Assemblea ogni Socio Individuale ha diritto ad un voto mentre ai Soci Collettivi vengono assegnati due voti. Nessun Socio Collettivo potra' disporre di piu' di venti voti. Spetta all'Assemblea ordinaria:
Le proposte presentate all'Assemblea si intenderanno approvate quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi. A parita' dei voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
Articolo 10 Il Consiglio Direttivo e' formato da 5 membri, eletti dall'Assemblea o per referendum, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, dai Presidenti delle Sezioni, quando ve ne siano, dal Tesoriere Economo e dal Presidente del Gruppo degli Ingegneri Navali e Meccanici, se costituito. Qualora si rendessero vacanti posti di Consiglieri, il Consiglio puo' procedere a mezzo referendum, al proprio completamento.
Spetta al Consiglio:
Queste due ultime cariche possono essere conferite come indicato alla successiva lettera c);
Le persone nominate alle cariche sociali di cui al comma a), durano in carica tre anni o, se inferiore, per il periodo restante al rinnovo dell'organo sociale relativo, e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o fax spedito almeno venti giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione puo' essere fatta per telegramma, o fax con preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio deve essere pure convocato quando cio' sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata o telegramma o fax; la riunione dovra' tenersi entro venti giorni dalla data in cui sara' pervenuta la richiesta al Presidente, ed i termini di preavviso sono ridotti a cinque giorni. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti o rappresentati con valida delega la meta' piu' uno dei Consiglieri. Le votazioni in seno al Consiglio avvengono a maggioranza di voti e con voto palese. Per le cariche sociali si fara' sempre votazione segreta. Ad ogni Consigliere spetta un voto; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. In caso di impedimento eccezionale ogni Consigliere puo' delegare per iscritto un altro Consigliere; tuttavia ogni membro del Consiglio non puo' avere piu' di due deleghe.
Articolo 11 La giunta e' composta dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Segretario dal Tesoriere Economo. Oltre ai compiti indicati in altri articoli del presente Statuto, alla Giunta spetta:
La convocazione della Giunta deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, oppure per telegramma o fax in caso di urgenza, con due giorni di preavviso. La Giunta deve essere pure convocata quando cio' sia richiesto da almeno due dei componenti con specificazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno, la convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax; la riunione dovra' tenersi entro venti giorni dalla data in cui sara' pervenuta la richiesta del Presidente ed i termini del preavviso sono ridotti a cinque giorni. Le riunioni della Giunta sono valide quando siano presenti tre membri di essa. Le decisioni si prendono a maggioranza di voti spettando un voto ad ogni componente della Giunta. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. In caso di assenza e' sostituito dal Vice Presidente vicario o dall'altro Vice Presidente. In seno alla giunta non sono previste deleghe.
Articolo 12 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione ed egli ne e' il Capo. Nei casi di emergenza, o quando in circostanze eccezionali, sorgano problemi non previsti dallo Statuto, il Presidente puo' assumere potere discrezionali. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente verra' sostituito dal Vice Presidente vicario.
Articolo 13 Il Segretario Centrale, nominato ai sensi dell'art. 10 comma a) e' preposto alla direzione degli uffici dell'Associazione. Egli provvede alla organizzazione ed al funzionamento degli stessi ed allo svolgimento del lavoro dell'Associazione. Il Segretario Centrale interviene alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta e cura l'estensione dei relativi verbali. Spetta al Segretario Centrale di curare l'esecuzione dei deliberati degli organi sociali e di svolgere al riguardo la necessaria azione, con facolta' di assumere impegni ed obbligazioni nei limiti stabiliti dagli organi stessi.
Articolo 14 Al Tesoriere Economo spetta di sovraintendere agli atti della gestione economico-finanziaria, mentre il controllo e' esercitato dal Comitato dei Revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti nomineranno tra loro, entro 8 giorni dall'Assemblea, il Presidente del Comitato. I Revisori dei Conti possono essere inviati ad assistere alle sedute del Consiglio in cui si trattino questioni riguardanti l'amministrazione dell'Associazione.
Articolo 15 L'Associazione ha carattere unitario e non e' costituita da una confederazione di Sezioni. Tuttavia nell'ambito di essa e nei limiti degli scopi dell'Atena e' prevista e favorita la costituzione di Sezioni o di Gruppi aventi almeno 20 Soci aggregati alla Sezione territorialmente piu' vicina. Detta costituzione dovra' essere formalmente sanzionata dal C.D.- La Sezione raggruppa tutti i Soci residenti in un territorio geograficamente definito ed e' autonoma nello svolgimento della sua attivita' culturale, organizzativa ed amministrativa, seguendo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo. La Sezione e' presieduta da un Presidente eletto dai Soci della Sezione stessa che dura in carica 3 anni ed e' rieleggibile. Ogni anno, il Presidente di Sezione presenta al C.D. un rapporto sommario dell'attivita' svolta e che intende svolgere. L'organizzazione interna della Sezione e' oggetto di un Regolamento separato, approvato dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea della Sezione e sottoposto alla deliberazione del Consiglio Direttivo Centrale prima di divenire esecutivo. La Sezione e' sciolta per decisione del C.D. quando il numero dei Soci e l'attivita' della Sezione sono ritenute insufficienti ai fini sociali. Il Gruppo non ha carattere territoriale e raccoglie i Soci aventi, nei limiti degli scopi sociali, interessi comuni. Valgono per il Gruppo le modalita' fissate per la Sezione. Il Gruppo degli Ingegneri Navali e Meccanici, in seno all'ATENA e' il continuatore del Collegio Nazionale degli Ingegneri Navali e Meccanici, ne assume il nome, raccogliendo le tradizioni e conservandone gli archivi.
Articolo 16 Le proposte di modificazione statutarie dovranno essere sottoposte a votazione per referendum con facolta' del Consiglio Direttivo di convocare previamente un'assemblea dei Soci, che esprima il suo parere e proponga eventuali modificazioni a titolo di raccomandazione. Le modifiche dello Statuto si intenderanno approvate quando abbiano raccolto voti favorevoli in numero non inferiore ai due terzi dei partecipanti alla votazione ed alla meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.
Articolo 17 Qualora vi sia motivo di ritenere la carenza di funzioni del C.D., per essere mancata qualsiasi riunione o comunicazione ai Soci per un periodo di 15 mesi interi, un gruppo di almeno un ventesimo dei Soci possono richiedere la convocazione di un'Assemblea Generale dei Soci e, mancando la detta convocazione nel periodo di 2 mesi, procedere essi stessi alla convocazione per la definizione delle modalita' di un referendum dei Soci per l'elezione di nuove tecniche. Non potranno pero' essere adottate deliberazioni che tendano a modificare la configurazione e gli scopi sociali.
Articolo 18 L'Associazione non puo' sciogliersi che per forza maggiore o per delibera di almeno quattro quinti dei soci iscritti. In caso di scioglimento l'Assemblea destinera' le eventuali consistenze patrimoniali preferendo l'Ente piu' affine.
Articolo 19 Un apposito Regolamento da formularsi dal Consiglio Direttivo dettera' norme particolari di applicazione del presente Statuto, fissando le procedure relative alla vita sociale, i modulari, le tesserie e i distintivi sociali, ecc.-
Articolo 20 I Consiglieri eletti nel numero previsto dal precedente testo dello Statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato triennale in corso. Il Tesoriere Economo nominato dal Consiglio Direttivo restera' in carica fino alla scadenza del triennio prevista per il Consiglio Direttivo.
Articolo 21 Il presente Statuto entrera' in vigore con la data del 10 maggio 1994. |
Associazione Italiana di Tecnica Navale
STATUTO
2 ottobre 2007
Articolo 1 - Costituzione, denominazione, scopo, sede e durata.
Con la denominazione “Associazione Italiana di Tecnica Navale” è costituita una associazione nazionale senza scopo di lucro, riconosciuta, retta dal presente statuto. Essa è la continuazione dell’Associazione di Tecnica Navale un tempo annessa al Collegio Nazionale degli Ingegneri Navali e Meccanici. Ha sigla “ATENA” e logo registrato così come rappresentato a margine. L’ATENA non persegue scopo di lucro e non svolge attività politica e sindacale. Ha durata illimitata e sede a Genova presso la sede del CETENA SpA in Via Ippolito D’Aste 5, 16121 - Genova con dipendenze in tutto il territorio nazionale. Essa ha fini di progresso scientifico e tecnico nei campi della costruzione, dell’esercizio e della conduzione delle navi e delle attività a detti campi connesse, nonché di quelle dirette alla protezione dell’ambiente ove si esercita la navigazione.
Articolo 2 - Obiettivi dell’Associazione e mezzi per attuarli.
L’Associazione si propone di:
Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione si serve di ogni mezzo idoneo ed in particolare:
Articolo 3 - Soci
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, coloro che sono interessati direttamente o indirettamente agli scopi e alle attività dell’Associazione. I Soci si dividono in Soci Collettivi e Soci Individuali (ordinari e juniores). Sono Soci Collettivi :
Sono Soci Individuali le persone che per ragioni culturali o professionali siano interessate agli scopi dell’Associazione. Essi comprendono i soci ordinari e i soci juniores. Sono soci juniores i soci individuali che non hanno compiuto 30 anni di età. I Soci Individuali che versano un importo pari a tre volte la quota base annuale sono riconosciuti Soci Sostenitori; i Soci Individuali che versano un importo pari a 5 volte la quota annuale ed i Soci Collettivi sono riconosciuti Soci Benemeriti.
Articolo 4 - Ammissione a socio.
Per essere ammessi all’Associazione in qualità di Socio occorre presentare domanda su apposito modulo alla Sezione territoriale competente o limitrofa o al Gruppo di interesse tematico di cui al successivo art. 16. La domanda va sottoscritta dalla persona interessata per i Soci Individuali, e dal rappresentante dell’Ente, Istituto o Impresa per i Soci Collettivi. Sull’accettazione della domanda delibera l’Organo Direttivo della sezione, che ne dà comunicazione alla Segreteria Nazionale per conoscenza e rubricazione. Ciascun Socio Collettivo indicherà il nome dei suoi delegati, nel numero massimo di tre, in qualità di rappresentanti nei suoi rapporti con l’Associazione. L’iscrizione all’Associazione decorre dal 1°gennaio di ciascun anno ed ha la durata di 1 anno. L’iscrizione si intende rinnovata per un uguale periodo di tempo se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni a mezzo di lettera raccomandata o fax alla Sezione di appartenenza almeno 3 mesi prima della scadenza. La qualità di Socio si perde:
Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale ratificare ogni deliberazione in materia di esclusione o radiazione dei Soci adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione competente, sentito l’interessato. Il socio radiato può appellarsi all’Assemblea Straordinaria.
Il Socio radiato che abbia ottenuto chiara riabilitazione può essere riammesso all’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione, dopo ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 5 - Quote associative.
I Soci sono tenuti al pagamento, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Giunta, di una quota annua per anno solare. La quota dei Soci Collettivi, su indicazione del Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza territoriale, sarà tra 5 e 10 volte l’ammontare stabilito per i Soci Individuali. Le Sezioni potranno stabilire nel loro Regolamento interno, di cui al successivo art.16, una diversa articolazione delle quote partendo dalla base fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, giusto art.11 lettera g.
Articolo 6 - Soci onorari.
Ai Soci individuali che per chiara operosità scientifica, tecnica, imprenditoriale, professionale abbiano dato lustro alla categoria, o abbiano ben meritato dall’Associazione per contributi, consiglio ed opera, può essere conferita la distinzione a vita di Socio Onorario su proposta della Giunta o per iniziativa dell’Assemblea Generale o della Sezione. La distinzione è concessa per deliberazione unanime del Consiglio Direttivo Nazionale. Il numero di Soci Onorari non potrà superare complessivamente quello di 16. I Soci Onorari non hanno obbligo di quota sociale. Non potranno essere nominati più di 2 Soci Onorari per anno, tranne quando il loro numero complessivo fosse ridotto a meno di 10, nel qual caso se ne potranno nominare fino al completamento di tale numero. I Soci Onorari hanno facoltà di indirizzare messaggi a tutti gli organi sociali ed alla Comunità dei Soci. Al parere del Socio Onorario sarà dovuta massima considerazione.
Articolo 7 - Riconoscimenti.
Ai Soci che si siano distinti per particolari realizzazioni o operosità potranno essere attribuiti riconoscimenti e premi (medaglie, diplomi, ecc.) secondo le norme che saranno all’uopo stabilite.
Articolo 8 - Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione :
Tutte le cariche dell’Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti organi sociali sono gratuite salvo il rimborso spese sostenute nei casi b), c), d), e) e nei limiti delle disponibilità di bilancio a giudizio del Consiglio Direttivo. A far parte degli organi sociali di cui alle lettere b), c), d), e) possono essere chiamati i Soci Individuali, ancorché Onorari ed un delegato designato da ogni Socio Collettivo.
Articolo 9 - Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Individuali e dai rappresentanti dei Soci Collettivi designati ai sensi dell’art.4. E’ ammessa la delega solo ad altro socio, ed ogni persona fisica partecipante all’Assemblea non può disporre più di 30 voti in totale. L’Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum, anche postale, a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni 3 anni possibilmente in concomitanza con manifestazioni o convegni organizzati dall’Associazione, mediante avviso scritto diramato almeno quindici giorni avanti la data della riunione. L’avviso dovrà indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Non potranno essere trattati argomenti non esattamente specificati nell’ordine del giorno. Non hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci che all’atto della convocazione non risultino al corrente col pagamento dei contributi sociali, salvo quanto stabilito per i Soci Onorari. Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati tanti Soci che dispongano di almeno la metà più uno dei voti spettanti al totale dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati. Il voto è palese, però per l’elezione alle cariche sociali si farà votazione segreta, sempre che la maggioranza dell’Assemblea non decida diversamente. Per la votazione in seno all’Assemblea ogni Socio Individuale ha diritto ad un voto mentre ai Soci Collettivi vengono assegnati due voti. Spetta all’Assemblea:
Le proposte presentate dall’Assemblea si intenderanno approvate quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi. A parità dei voti prevale quello del Presidente dell’Assemblea.
Articolo 10 - Assemblea Straordinaria dei Soci
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento per decisione del Consiglio Direttivo o della Giunta oppure deve essere convocata entro 30 giorni su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri nonché su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto. Oggetto d’esame è la discussione di questioni importanti ed urgenti e che eccedono l'ordinaria amministrazione o che non consentono di attendere l'indizione della successiva assemblea ordinaria. In particolare l’Assemblea Straordinaria è chiamata a:
Restano valide e richiamate tutte le regolamentazioni descritte all’Articolo 9, relative all'Assemblea Ordinaria dei soci, per quanto applicabile, con le seguenti aggiunte e precisazioni:
Nelle remore dell’Assemblea Straordinaria, gli altri organi dell’Associazione dovranno limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione.
Articolo 11 - Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato da 5 membri, eletti dall’Assemblea o per referendum, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, dai Presidenti delle Sezioni e dai Presidenti dei Gruppi quando ve ne siano di regolarmente costituiti. Qualora si rendessero vacanti posti di Consiglieri, il Consiglio può procedere al proprio completamento nominando i primi candidati non eletti oppure per referendum. Spetta al Consiglio :
Le persone nominate alle cariche sociali di cui al comma a), durano in carica tre anni o, se inferiore, per il periodo restante al rinnovo dell’organo sociale relativo, e sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata o fax o posta elettronica, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, o fax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Il Consiglio deve essere pure convocato quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti con specificazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o con telegramma o fax o posta elettronica; la riunione dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data in cui sarà pervenuta la richiesta al Presidente, ed i termini di preavviso sono ridotti a 5 giorni. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti o rappresentati con valida delega la metà più uno dei Consiglieri. Le votazioni in seno al Consiglio avvengono a maggioranza di voti e con voto palese. Per le cariche sociali si farà sempre votazione segreta. Ad ogni Consigliere spetta un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di impedimento eccezionale ogni Consigliere può delegare per iscritto un altro Consigliere; tuttavia ogni membro del Consiglio non può avere più di due deleghe.
Articolo 12 - Giunta.
La Giunta è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario, dal Tesoriere Economo. Oltre ai compiti indicati in altri articoli del presente statuto, alla Giunta spetta:
La convocazione della Giunta deve essere fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, oppure per telegramma o fax in caso di urgenza, con due giorni di preavviso. La Giunta deve essere pure convocata quando ciò sia richiesto da almeno due dei componenti con specificazione degli argomenti da porre all’Ordine del Giorno, la convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o fax; la riunione dovrà tenersi entro 20 giorni dalla data in cui sarà pervenuta la richiesta al Presidente ed i termini del preavviso sono ridotti a 5 giorni. Le riunioni della Giunta sono valide quando siano presenti tre membri di essa. Le decisioni si prendono a maggioranza di voti spettando un voto ad ogni componente della Giunta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In seno alla Giunta non sono previste deleghe.
Articolo 13 - Presidente Nazionale.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione ed egli ne è il Capo. Nei casi di impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente Vicario.
Articolo 14 - Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale, nominato ai sensi dell’art.11 comma a), è preposto alla direzione degli uffici dell’Associazione. Egli provvede alla organizzazione ed al funzionamento degli stessi, al coordinamento delle attività dell’Associazione e delle Sezioni e Gruppi. Il Segretario Nazionale interviene alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Giunta e cura l’estensione dei relativi verbali. Spetta al Segretario Nazionale la tenuta del Registro dei Soci, di curare l’esecuzione dei deliberati degli organi sociali e di svolgere al riguardo la necessaria azione, con facoltà di assumere impegni ed obbligazioni nei limiti stabiliti dagli organi stessi.
Articolo 15 - Tesoriere Economo e Revisori dei Conti.
Al Tesoriere spetta di sovrintendere agli atti della gestione economico-finanziaria, mentre il controllo è esercitato dal Comitato dei Revisori dei Conti, formato da tre membri eletti dall’Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti nomineranno tra loro, entro 8 giorni dall’Assemblea, il Presidente del Comitato. I Revisori dei Conti possono essere inviati ad assistere alle sedute del Consiglio in cui si trattino questioni riguardanti l’amministrazione dell’Associazione.
Articolo 16 - Sezioni e Gruppi.
L’Associazione ha carattere unitario. Tuttavia nell’ambito di essa e nei limiti degli scopi dell’Atena è prevista e favorita la costituzione di Sezioni territoriali o di Gruppi di interesse tematico, aventi almeno 20 Soci. Detta costituzione dovrà essere formalmente sanzionata dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione raggruppa tutti i Soci residenti in un territorio geograficamente definito ed è autonoma nello svolgimento della sua attività culturale, organizzativa ed amministrativa, seguendo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione è presieduta da un Presidente eletto dai Soci della Sezione stessa che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ogni anno, il Presidente di Sezione presenta al Consiglio Direttivo della Sezione e poi al Consiglio Direttivo Nazionale un rapporto sommario dell’attività svolta e che intende svolgere. L’organizzazione interna alla Sezione è oggetto di un Regolamento separato, approvato dalla maggioranza di due terzi dell’Assemblea della Sezione e sottoposto alla deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale prima di divenire esecutivo. La Sezione è sciolta per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale quando il numero dei Soci e l’attività della Sezione sono ritenute insufficienti ai fini sociali. Il Gruppo non ha carattere territoriale e raccoglie i Soci aventi, nei limiti degli scopi sociali, interessi comuni.Valgono per il Gruppo le modalità fissate per le Sezioni.
Articolo 17 - Modifiche statutarie.
Per l’approvazione di modifiche statutarie la Giunta, in via preliminare e a sua scelta, convocherà apposito Consiglio Nazionale o farà circolare le relative proposte fra i responsabili delle Sezioni e i componenti del Consiglio Nazionale raccogliendone i pareri. Le proposte definitive di modifiche statutarie dovranno essere successivamente sottoposte all’Assemblea Straordinaria dei Soci. In alternativa si potrà procedere a votazione per referendum postale.
Articolo 18 - Carenza di funzioni.
Qualora vi sia motivo di ritenere la carenza di funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale, per essere mancata qualsiasi riunione o comunicazione scritta ai Soci per un periodo di 15 mesi interi, un gruppo di almeno un ventesimo dei Soci possono richiedere la convocazione di un’Assemblea Straordinaria dei Soci e, mancando la detta convocazione nel periodo di 2 mesi, procedere essi stessi ad indire un referendum dei Soci per l’elezione di nuove cariche. Non potranno però essere adottate deliberazioni che intendano a modificare la configurazione e gli scopi sociali.
Articolo 19 - Scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione non può sciogliersi che per forza maggiore o per delibera di almeno quattro quinti dei soci iscritti o nei casi previsti per legge. In caso di scioglimento l’Assemblea destinerà le eventuali consistenze patrimoniali preferendo l’Ente più affine.
Articolo 20 - Regolamento.
Un apposto Regolamento da formularsi dal Consiglio Direttivo detterà norme particolari di applicazione del presente statuto, fissando le procedure relative alla vita sociale, le tessere, i distintivi sociali, ecc.
Articolo 21 - Durata delle cariche sociali.
Il Presidente e i Consiglieri eletti nel numero previsto dal precedente testo dello Statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato triennale in corso. Il Tesoriere Economo nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale resterà in carica fino alla scadenza del triennio prevista per il Consiglio Direttivo.
Articolo 22 - Entrata in vigore.
Il presente Statuto entrerà in vigore all’atto del suo deposito presso il notaio dott. Renato Ferrara con studio in Napoli, per la regolare registrazione e le conseguenti formalità previste dalle leggi vigenti. |